In riferimento alle precedenti circolari, in particolare alla n. 7/2012 del 20 dicembre 2012, con la quale veniva ricordato che, a seguito di quanto stabilito dal Decreto 27 ottobre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a far data dal 1° gennaio 2012 le Imprese dovevano includere nella retribuzione imponibile del lavoratore, ai fini delle ritenute fiscali, sia la parte del contributo versato alla Cassa Edile destinata ad erogare prestazioni sanitarie che assistenziali, si comunica che, ai fini del conguaglio fiscale 2013, la parte di aliquota “Contributo funzionamento Cassa Edile” destinata ad erogare ai lavoratori prestazioni sanitarie ed assistenziali, è stata determinata a consuntivo per l’anno 2013 nello 0,31% (al netto dell’aliquota a carico del lavoratore – 0,42% – già tolta dal netto in busta paga) calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 ) dell’art. 24 del vigente C.C.N.L.
Dai dati stimati in nostro possesso, si ritiene di confermare anche per l’anno 2014 la stessa percentuale, salvo conguaglio a fine anno qualora le risultanze contabili dovessero evidenziare incidenze diverse. |