Si riportano le istruzioni per l’applicazione della nuova disciplina contrattuale in materia di riposi annui introdotta, con decorrenza 1° ottobre 2000, dall’ accordo 29 gennaio 2000 di rinnovo del ccnl edilizia industriale 5 luglio 1995.

Dal 1° ottobre 2000, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’allegato VI del verbale di accordo del 29 gennaio 2000 di rinnovo del contratto nazionale di lavoro, è abolita la riduzione dell’orario di lavoro in 35 ore settimanali ( 8 settimane dal primo lunedì di dicembre) già prevista dall’art. 5 punto B) lettera b) del ccnl 5 luglio 1995.

Le quaranta ore che ne derivano vanno ad incrementare i permessi individuali che pertanto, sempre dal 1° ottobre, ammonteranno ad un totale di 88 ore.
Sono fatte salve le eventuali pattuizioni a livello territoriale per la fruizione dei riposi individuali in via collettiva.

La nuova regolamentazione intende valorizzare la retribuzione diretta erogata agli operai, senza peraltro comportarne modifiche complessive.

Dal 1° ottobre 2000 le imprese effettueranno quindi il pagamento diretto dei permessi individuali al personale operaio aggiungendo in busta paga la voce “riposi annui” corrispondente alla percentuale del 4,95%, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art.25 del ccnl per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per festività.

A seguito della nuova regolamentazione la percentuale complessiva degli accantonamenti alla Cassa Edile si riduce dal 23,45% al 18,50% attraverso lo scomputo della richiamata percentuale del 4,95%. In proposito si rimanda all’esempio riportato in allegato.

Tali importi saranno accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale di cui all’Allegato F del verbale di accordo 29 gennaio 2000, che per comodità si riporta pure negli allegati.
La nuova normativa porta inoltre, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, alla concessione delle integrazioni salariali ordinarie fino al limite massimo di quaranta ore settimanali anche nei mesi di dicembre e gennaio.

La nuova regolamentazione degli accantonamenti influisce infine sulla determinazione delle quote orarie necessarie per il calcolo del trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale (art.27 e 28 del ccnl).

Si fa riserva di comunicare quanto prima le nuove quote orarie.