In data 6 aprile 2016 le Associazioni Nazionali datoriali e sindacali della categoria, hanno sottoscritto due accordi di regolamentazione del Fondo nazionale per l’A.P.E., concernenti il contributo minimo mensile di 35,00 euro, per ciascun lavoratore riportato in denuncia.
La Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) nel recepire tali accordi, ha precisato che tale contributo minimo non è un contributo aggiuntivo, ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.
Le Parti Sociali Nazionali hanno altresì convenuto che il versamento di tale contributo, entrerà in vigore a decorrere dal periodo di denuncia relativo al mese di maggio 2016.
Qualora il calcolo del contributo A.P.E e per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35,00 euro, il contributo minimo non troverà applicazione; qualora, viceversa, dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, l’Impresa sarà tenuta a versare l’importo dell’integrazione al minimo.
I modelli MUT delle denunce di competenza del mese di Maggio 2016 verranno predisposti per calcolare in automatico il contributo APE lavoratore e l’eventuale integrazione al citato Contributo Minimo, con le sole eccezioni finora indicate dalla CNCE nelle circolari esplicative:
- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue)