Si comunica che dal giorno 7 luglio 2012, a seguito delle modifiche apportate all’applicativo dello Sportello Unico Previdenziale per il rilascio del DURC, la richiesta del DURC per la tipologia “lavori privati in edilizia” potrà essere effettuata anche dagli utenti registrati con il profilo “stazione appaltante/amministrazione procedente”.
Ricordiamo che il Ministero del Lavoro con circolare n. 12 del 1/6/2012 ed il Ministero della Funzione Pubblica con circolare n. 6/12 del 31 maggio 2012 hanno precisato che – in conformità al comma 6 bis dell’art. 14 del D.L. n. 5/2012 convertito dalla L. 4 aprile 2012 n. 35 che recita “nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all’articolo 43 D.P.R. 445/2000′ – le amministrazioni pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, non solo nell’ambito dei lavori pubblici, procedura già espressamente prevista dall’articolo 6, comma 3, del DPR 5/10/2010 n. 207, ma anche nei lavori privati dell’edilizia, ai sensi dell’articolo 90, lettera c), del decreto legislativo 81/2008. Si sottolinea che la richiesta di DURC per i lavori privati sarà sempre possibile da parte delle imprese per la presentazione del documento ai rispettivi committenti privati (anche se questi ultimi non potranno più consegnarli agli Uffici Comunali, che a loro volta non potranno più riceverli pena la configurabilità, a carico dei relativi addetti, di una violazione dei doveri d’ufficio ai sensi dell’art. 74, comma 2, lett. a) del D.P.R. 445/2000). Ne consegue che qualora i Comuni abbiano fin qui previsto di acquisire – tramite il privato interessato – il DURC relativo alle imprese esecutrici non solo di lavori privati oggetto di permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001) e di denuncia di inizio attività (DIA – art. 22 D.P.R. 380/2001), ma anche nel caso di lavori assoggettati al regime della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA – art. 19 L. 241/1190) e della comunicazione preventiva (art. 6, comma 2, D.P.R. 380/2001), dovranno provvedervi d’ufficio senza, ovviamente, che l’attesa del DURC possa costituire motivo per impedire l’immediato inizio dei lavori oggetto di SCIA o comunicazione preventiva. Trova, in ogni caso, applicazione il disposto dell’art. 90, comma 10, del D.lgs. 81/2008 in base al quale “…in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi è sospesa l’efficacia dei titoli abilitativi”. (Il termine assenza va, ovviamente, riferito sia al documento in quanto tale, sia alla regolarità nello stesso certificata). Nei Durc richiesti dalle Imprese e dalle SOA, verrà inserita la seguente dicitura “il presente DURC non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici“, così come stabilito dall’art. 40, comma 02, del D.P.R. 445/2000, introdotto dall’art. 15, comma 1, della L. 183/2011 (c.d. Legge di stabilità 2012). In tutti i DURC richiesti da stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti verrà inserita la dicitura ”Rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio“. Viene infine ribadito che le Stazioni Appaltanti/Amministrazioni Procedenti dovranno tenere effettivamente conto delle certificazioni rilasciate dalle Casse Edili abilitate al rilascio del DURC e che pertanto rispettino i requisiti indicati dal legislatore. Eventuali certificazioni di regolarità contributiva rilasciate da Casse Edili non abilitate al rilascio del DURC, pur accompagnate da certificazioni separate da parte degli istituti, non potranno in alcun modo sostituirsi al DURC. |