L’E.V.R. è un istituto contrattuale introdotto dall’accordo nazionale del 19 aprile 2010, quale elemento della retribuzione dipendente dall’andamento congiunturale sia del settore, a livello provinciale, che della specifica impresa.

Le parti hanno convenuto che l’ Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), che non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal c.c.n.l., ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non è computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile, venga erogato con decorrenza dal 1° aprile 2012, nella misura massima oraria corrispondente al 3% dei minimi di paga per impiegati ed operai in vigore al 1° gennaio 2010.

Ai sensi di quanto previsto dal richiamato accordo nazionale e dall’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro 18 aprile 2012 in sede di prima erogazione, relativa al periodo 1° aprile – 31 dicembre 2012, si farà riferimento ai seguenti 5 indicatori/parametri provinciali:

numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Vicenza;
monte salari denunciato alla Cassa Edile della Provincia di Vicenza;
ore denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Vicenza;
valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall’ISTAT per la Provincia di Vicenza;
valore medio del rapporto tra ore lavorate pagate e le ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza.
Le parti provinciali procederanno a comparare le variazioni, positive o negative, dei predetti indicatori verificatesi nel triennio 2010/2008 rispetto al triennio 2009/2007 e l’ E.V.R. sarà erogabile a livello provinciale a condizione che siano accertate almeno 2 variazioni positive.

Una volta accertata dalla parti provinciali la sussistenza delle condizioni minime per il riconoscimento dell’EVR a livello provinciale, a livello aziendale l’impresa procederà a verificare le variazioni positive o negative, verificatesi nel triennio 2010/2008 rispetto al triennio 2009/2007, dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

ore relative ad operai ed apprendisti denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Vicenza, secondo le medesime modalità individuate al livello provinciale;
volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.
L’impresa potrà procedere all’erogazione in sede aziendale dell’EVR a condizione che almeno 1 dei 2 indicatori/parametri aziendali presenti una variazione positiva.

Per quanto richiamato, le imprese, in sede di prima erogazione dell’ E.V.R con decorrenza dal 1° aprile 2012, prima di procedere al suo materiale pagamento, sempre che si accerti la sussistenza di almeno 1 indicatore/parametro aziendale positivo, dovranno attendere la comunicazione degli esiti della verifica sulla sussistenza delle condizioni a livello provinciale che le parti effettueranno entro il prossimo mese di giugno 2012 nonché degli importi orari massimi erogabili.
Ne deriva che il primo pagamento effettivo dell’E.V.R. non potrà che avvenire tecnicamente a conguaglio, alla prima scadenza di paga utile successiva alla predetta comunicazione delle parti provinciali, sulla base delle ore ordinarie lavorate e delle ore ad esse equiparate, entro il tetto massimo delle 173 mensili, rilevate a decorrere dal 1° aprile 2012.

> CALCOLO E.V.R.

Calcolo ore annuali denunciate in Cassa Edile di Vicenza

> AUTODICHIARAZIONE

Autodichiarazione da inviare alla Cassa Edile di Vicenza (file .pdf – 320KB)

> DOCUMENTI

Verbale di ricognizione E.V.R. anno 2012 (file .pdf – 205KB)

Tabelle importi E.V.R. (file .pdf – 37KB)

E.V.R. – Circolare ANCE Vicenza 27/06/2012 (file .pdf – 295KB)

Punto n. 15 dell’accordo 18 aprile 2012 (file .pdf – 78KB)