L’attivita’ di controllo in materia di appalti pubblici esplicata dalla Cassa Edile di Vicenza – presupposti normativi

I compiti delle Casse Edili, enti bilaterali gestiti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore edile e costituti in forza dei contratti collettivi di lavoro di tale settore, originariamente limitati all’erogazione di prestazioni mutualizzate (trattamenti per tredicesima mensilità, ferie etc.) di cui il personale operaio, in ragione dell’elevata mobilità interaziendale, non avrebbe maturato il diritto in relazione alla durata dei singoli rapporti di lavoro, sono stati significativamente estesi dalla normativa in materia di lavori pubblici anche alla certificazione sul rispetto dei trattamenti normativi e retributivi di settore nei confronti della manodopera impiegata nell‘esecuzione dell’opera affidata; questo nella convinzione che sussista un legame inscindibile tra la tutela delle condizioni di lavoro (e di sicurezza) di tale manodopera e la corretta esecuzione dell’opera stessa, potenzialmente pregiudicata dall’utilizzo di personale non in regola.

Tale conferimento di compiti di rilevanza pubblica alle Casse Edili trova i suoi presupposti storici nella circolare 9 novembre 1948 n.11907 del Ministero dei Lavori Pubblici, che richiamava l’attenzione delle Amministrazioni committenti sull’esigenza di verificare il rispetto, da parte delle imprese aggiudicatarie, degli obblighi in materia di contributi sociali assicurativi ed assistenziali.

In tal senso si imponeva alle stesse Amministrazioni di procedere al pagamento della rata di saldo, delle somme riconosciute a titolo di compenso per eventuali riserve e di quelle dovute a titolo di conguaglio finale a titolo di compenso revisionale solo dopo che all’ufficio competente per l’approvazione degli atti di contabilità e collaudo fossero pervenute da parte degli enti assicurativi e previdenziali le comunicazioni di regolarità dell’impresa appaltatrice.

Il legislatore, in tempi recenti, ha ritenuto opportuno completare i meccanismi di controllo sulla regolarità della manodopera occupata, che avevano conosciuto ulteriori rilevanti manifestazioni quali l’art. 36 della legge 300/70, che dispose l’obbligatorietà di inserzione della c.d “clausola sociale” nei capitolati di appalto relativi all’esecuzione di opere pubbliche, valorizzando il ruolo delle parti sociali attraverso l’attribuzione alle Casse Edili, che nel frattempo si erano consolidate e diffuse a livello categoriale e territoriale ed erano quindi in condizione di fornire informazioni adeguate sull’effettiva applicazione dei contratti di settore, della rendicontazione sull’adempimento degli obblighi di contribuzione ed accantonamento previsti nei loro confronti dai medesimi contratti collettivi.

Tale evoluzione ha trovato compiuta definizione con la Legge 18 marzo 1990 n. 55, il cui art.18 comma 7, dopo aver disposto che l’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori ed è responsabile in solido dell’osservanza di tale trattamento anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, prevede ulteriormente l’obbligo dell’appaltatore e, per suo tramite, delle imprese subappaltatrici, di trasmettere all’amministrazione o ente committente, la documentazione che attesta l’avvenuta denuncia dei lavori aggiudicati agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, nonchè la trasmissione periodica della copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Ne deriva che le stazioni committenti, oltre a verificare l’avvenuta presentazione delle denunce di assunzione dei lavori all’Ente paritetico, dovranno accertare in corso di esecuzione dei lavori che le imprese appaltatrici e subappaltatrici siano in regola con gli obblighi di contribuzione ed accantonamento, acquisendo riscontro dei relativi versamenti e prestando in particolare attenzione alla sussistenza di tale regolarità in occasione dell’emissione degli stati di avanzamento.

Una volta ultimati i lavori esse dovranno inoltre comunicare alla Cassa Edile quanto previsto dalla ricordata circolare 11907/1948 del Ministero dei Lavori Pubblici, in modo da consentire alla medesima la conclusiva attestazione di regolarità dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, indispensabile per il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della ritenuta di garanzia pari allo 0,50% dell’importo dei lavori, come del resto previsto anche dall’art.7 comma 2 del D.M. 145/2000 “Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”.

In tale contesto normativo e regolamentare la Cassa Edile è quindi chiamata ad un ruolo di interlocutore attivo delle amministrazioni e stazioni committenti, non potendosi limitare a raccogliere le denunce presentate dalle imprese esecutrici e a sancire una loro generica osservanza delle normative contrattuali, ma dovendo esprimere una valutazione mirata di congruità sui relativi versamenti da esse effettuati e sulla loro rispondenza ai parametri fissati nella contrattazione collettiva di settore in relazione alla manodopera utilizzata e denunciata per i singoli lavori, al fine dell’emissione delle dichiarazioni di regolarità contributiva tanto in occasione dei pagamenti dei singoli SAL che del saldo finale.

Tali dichiarazioni liberatorie, concernenti l’effettivo assolvimento degli obblighi contrattuali per la manodopera impiegata nel cantiere, non potrebbero venire rilasciate in osservanza a quanto previsto dalle norme di legge ove la Cassa Edile non fosse messa in condizione di collegare i versamenti effettuati alle retribuzioni imponibili denunciate per i singoli lavori pubblici e di controllarne quindi la conformità alle previsioni contrattuali.

A tal proposito la Regione del Veneto con D.G.R. 3.8.2001, n. 2090 e 10.05.2002, n. 1163 ha puntualmente affermato che “l’esigenza di assicurare il rispetto – da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori – delle norme di legge e di contratto in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazioni sociali è particolarmente pressante durante l’esecuzione delle opere in appalto, al fine di evitare che, nell’ambito di una commessa pubblica finanziata con denaro pubblico e sottoposta alla direzione ed al controllo della pubblica amministrazione, abbiano a verificarsi comportamenti illeciti” … “Di particolare rilievo appare l’obbligo posto a carico dell’impresa appaltatrice e, per il suo tramite, delle eventuali imprese subappaltatrici, di comunicare alla Stazione committente, o per essa alla D.L., prima dell’inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare nell’esecuzione del contratto e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d’opera relativamente ai predetti nominativi.

Affinché tali notizie non restino inutilizzate – ma, al contrario, agevolino efficacemente l’individuazione degli eventuali fenomeni di irregolarità nell’impiego della manodopera utilizzata nei cantieri per l’esecuzione di opere pubbliche – si richiama l’attenzione su alcuni adempimenti che da sempre sono compresi tra le funzioni di tenuta della contabilità proprie dell’ufficio di direzione dei lavori e che sono stati confermati dal Regolamento di attuazione della legge quadro.

Ci si riferisce, in particolare, a quanto previsto dall’art. 157 del D.P.R. n. 554/99, secondo il quale l’assistente designato dal direttore dei lavori tiene il giornale dei lavori, per annotare in ciascun giorno, “l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero degli operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori” e “il direttore dei lavori, ogni dieci giorni, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori”.

Altrettanto rilevante, per le finalità in parola, è il successivo art. 162, secondo il quale “le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’appaltatore sono annotate dall’assistente incaricato su un brogliaccio per essere poi inscritte in apposita lista settimanale”.

La puntuale osservanza delle disposizioni testé richiamate, oltre a mettere gli uffici di direzione dei lavori nelle condizioni di segnalare tempestivamente alle Autorità competenti (in primo luogo alla Direzione provinciale del lavoro) le violazioni di cui vengono a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni, è in grado di produrre sensibili effetti di prevenzione delle condotte irregolari e consente, altresì, di apprezzare in corso d’opera, nonché a chiusura delle lavorazioni, l’effettiva incidenza della manodopera regolarmente impiegata dall’impresa appaltatrice e dai relativi subappaltatori nell’esecuzione delle opere di contratto. Tale quantificazione, si ricorda, dev’essere riportata nella comunicazione che la Stazione committente è tenuta ad inviare, una volta ultimati i lavori, all’INPS, all’INAIL, alla Direzione provinciale del lavoro, alla Cassa Edile e all’Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, al fine di permetterne la conclusiva attestazione di regolarità delle imprese che hanno preso parte all’esecuzione delle opere in appalto”.

La mancata segnalazione in sede di denuncia periodica alla Cassa Edile delle retribuzioni imponibili ai fini dei contributi e dell’accantonamento riconducibili al singolo cantiere pubblico impedirebbe in definitiva l’accertamento di merito, demandato in via esclusiva dall’art.18 della 55/90 alla Cassa Edile competente territorialmente in relazione al luogo di esecuzione dei lavori.

Per completezza d’informazione ricordiamo che le parti sociali firmatarie del contratto nazionale di lavoro edilizia industriale, nell’intento di permettere alle Casse Edili di adempiere a tale funzione certificatoria di rilevanza pubblica loro affidata dalle norme di legge e di incentivare insieme la lotta al lavoro sommerso o irregolare, hanno, con apposito accordo siglato in data 03 ottobre 2001, convenuto l’adozione di un modello nazionale unico di denuncia e versamento dei contributi, predisposto dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili e contenente una specifica distinta dei cantieri in attività nel corso del singolo periodo cui si riferisce la denuncia comprensiva dell’indicazione della retribuzione imponibile complessiva per il lavoro prestato nei singoli cantieri.

Allegati:

Art.41 – Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27

Art.15 – C.C.N.L. 5 luglio 1995

Art.22 – C.C.N.L. 5 luglio 1995

Art.18 – Legge 19 marzo 1990, n.55

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