In data 18 aprile 2012 è stato sottoscritto dalla Sezione Costruttori Edili di Vicenza e dalle Organizzazioni Sindacali provinciali l’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro 27 ottobre 2006.

Nel rimandare per una puntuale lettura al testo dell’Accordo, allegato alla presente notizia, vi diamo notizia delle principali novità interessanti la Cassa Edile.


Premio sperimentale “Stabilità aziendale veneta” (Premio S.A.V.) 

Le parti hanno convenuto di prorogare fino a tutto il 31 dicembre 2013 l’erogazione del cosiddetto “Premio sperimentale di stabilità aziendale” per il personale operaio secondo la disciplina, condizioni e modalità di riconoscimento già previste nel precedente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro del 27 ottobre 2006; disciplina, condizioni e modalità che rimangono pertanto inalterate.
Limitatamente all’erogazione relativa all’annualità 2011, fin qui rimasta in sospeso, le parti hanno convenuto che essa avverrà in sede di corresponsione delle retribuzioni relative al mese di luglio 2012.


Prestazione assistenziale C.I.G. apprendisti

Le parti hanno convenuto di prorogare fino a tutto il 31 dicembre 2013 l’erogazione della prestazione sperimentale “C.I.G. apprendisti per maltempo” erogata dalla Cassa Edile di Vicenza secondo la disciplina, condizioni e modalità di riconoscimento già previste nel precedente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro del 27 ottobre 2006; disciplina, condizioni e modalità che rimangono pertanto inalterate.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( RLS ) 

In base a quanto previsto al punto 14 dell’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale del 18 aprile 2012, comunichiamo che sarà cura della Cassa Edile di Vicenza provvedere a raccogliere, tramite l’invio di apposito questionario alle imprese, l’informazione relativa alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai fini dell’istituzione del nuovo “Contributo funzionamento RLST”.
Si precisa che tale nuovo contributo non darà peraltro luogo ad alcun incremento della misura della contribuzione posta a carico delle imprese nei confronti della Cassa Edile di Vicenza, poichè esso viene enucleato tramite corrispondente riduzione in pari misura del “Contributo Fondo integrativo vestiario ed assistenze varie” che passerà quindi dall’attuale misura dello 0,15% alla nuova misura dello 0,13%.

Elemento variabile della retribuzione ( E.V.R.)

L’E.V.R. è un istituto contrattuale introdotto dall’accordo nazionale del 19 aprile 2010, quale elemento della retribuzione dipendente dall’andamento congiunturale sia del settore, a livello provinciale, che della specifica impresa.

Le parti hanno convenuto che l’ Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), che non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal c.c.n.l., ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non è computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile, venga erogato con decorrenza dal 1° aprile 2012, nella misura massima oraria corrispondente al 3% dei minimi di paga per impiegati ed operai in vigore al 1° gennaio 2010.

Ai sensi di quanto previsto dal richiamato accordo nazionale e dall’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro 18 aprile 2012 in sede di prima erogazione, relativa al periodo 1° aprile – 31 dicembre 2012, si farà riferimento ai seguenti 5 indicatori/parametri provinciali:

  1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Vicenza;
  2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile della Provincia di Vicenza;
  3. Ore denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Vicenza;
  4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall’ISTAT per la Provincia di Vicenza;
  5. Valore medio del rapporto tra ore lavorate pagate e le ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza.

Le parti provinciali procederanno a comparare le variazioni, positive o negative, dei predetti indicatori verificatesi nel triennio 2010/2008 rispetto al triennio 2009/2007 e l’ E.V.R. sarà erogabile a livello provinciale a condizione che siano accertate almeno 2 variazioni positive.

Una volta accertata dalla parti provinciali la sussistenza delle condizioni minime per il riconoscimento dell’EVR a livello provinciale, a livello aziendale l’impresa procederà a verificare le variazioni positive o negative, verificatesi nel triennio 2010/2008 rispetto al triennio 2009/2007, dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

  • ore relative ad operai ed apprendisti denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Vicenza, secondo le medesime modalità individuate al livello provinciale;
  • volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.

L’impresa potrà procedere all’erogazione in sede aziendale dell’EVR a condizione che almeno 1 dei 2 indicatori/parametri aziendali presenti una variazione positiva.

Per quanto richiamato, le imprese, in sede di prima erogazione dell’ E.V.R con decorrenza dal 1° aprile 2012, prima di procedere al suo materiale pagamento, sempre che si accerti la sussistenza di almeno 1 indicatore/parametro aziendale positivo, dovranno attendere la comunicazione degli esiti della verifica sulla sussistenza delle condizioni a livello provinciale che le parti effettueranno entro il prossimo mese di giugno 2012 nonché degli importi orari massimi erogabili.
Ne deriva che il primo pagamento effettivo dell’E.V.R. non potrà che avvenire tecnicamente a conguaglio, alla prima scadenza di paga utile successiva alla predetta comunicazione delle parti provinciali, sulla base delle ore ordinarie lavorate e delle ore ad esse equiparate, entro il tetto massimo delle 173 mensili, rilevate a decorrere dal 1° aprile 2012.

Nuova prestazione sperimentale “carenza malattia” Cassa Edile

In via sperimentale, con decorrenza dal 1° ottobre 2012, viene istituita una nuova prestazione della Cassa Edile di Vicenza denominata ” Prestazione per carenza malattia ” di cui saranno destinatari gli operai e gli apprendisti operai con le modalità di seguito indicate:

  • riconoscimento, da parte della Cassa Edile di Vicenza, a decorrere dal 1° ottobre 2012 e fino al 30 settembre 2014, della copertura economica dei primi 3 giorni di malattia , finora oggetto di carenza, per un solo evento di malattia di durata non superiore a 6 giorni, intervenuto nel periodo di riferimento come di seguito specificato, solo nei confronti dei lavoratori operai ed apprendisti operai per i quali risultino denunciate almeno 1760 ore ordinarie effettivamente lavorate nel corso dell’anno Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre anno precedente) immediatamente precedente il periodo 1° ottobre 2012 – 30 settembre 2013 e 1° ottobre 2013 – 30 settembre 2014 di insorgenza del predetto evento. Ai fini del riconoscimento della predetta prestazione, subordinata al raggiungimento della soglia minima di ore ordinarie effettivamente lavorate denunciate nell’anno Cassa Edile di riferimento come sopra individuata, alle ore ordinarie effettivamente lavorate verranno equiparate nei confronti dei lavoratori interessati solo ed esclusivamente le ore di assenza per malattia comune dovute a prolungati eventi morbosi a carattere invalidante o grave che possiedano le caratteristiche di cui all’art. 2 del D.M. 21 luglio 2000 n. 278, dimostrate da idonea documentazione medica prodotta dal lavoratore ed esibita alla Cassa Edile nonché le ore di mancata prestazione lavorativa per intervento della Cassa integrazione guadagni per avversità meteorologiche autorizzate dall’Inps competente fino ad un massimo di 160 ore annue;
  • la prestazione, a carico della Cassa Edile di Vicenza, sarà pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dalla indennità territoriale di settore e dall’ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale in vigore durante l’assenza per malattia per il coefficiente 0,500;
  • l’erogazione del richiamato trattamento per i primi 3 giorni di malattia, con le modalità sopra richiamate, avverrà sotto forma di prestazione assistenziale a carico della Cassa Edile di Vicenza;
  • previsione, quale ulteriore requisito condizionante il riconoscimento dei predetti trattamenti da parte della Cassa Edile di Vicenza, dell’acquisizione tramite l’azienda di idonea certificazione medica cartacea o telematica comprovante l’assenza fin dal 1° giorno di malattia;
  • prestazione riconosciuta solo agli operai ed apprendisti operai di imprese in regola con il versamento dei contributi alla Cassa Edile di Vicenza;
  • prestazione riconosciuta dalla Cassa Edile di Vicenza su domanda del lavoratore interessato presentata attraverso l’impresa, da inviare entro e non oltre 60 gg. dall’inizio della malattia pena la decadenza dall’accesso alla prestazione, corredata da copia del certificato medico on-line acquisito dall’azienda e sempre che i giorni di carenza per cui si richiede la prestazione coincidano con giornate lavorative;
  • la sperimentazione cesserà con il 30 settembre 2014.