Nuove tabelle retributive in vigore dal 01/01/2012

A seguito dell’accordo sottoscritto in data 19 aprile 2010 per il rinnovo del C.C.N.L. edilizia industriale per i dipendenti delle imprese edili ed affini, scatta dal 01 gennaio 2012 la terza “tranche” di aumento dei minimi di paga per gli operai ed apprendisti operai.

Riportiamo in allegato le nuove tabelle retributive e dei trattamenti economici di malattia, infortunio e malattia professionale in vigore dal 01 gennaio 2012 per gli operai ed apprendisti operai, aggiornate con i nuovi importi; è stato pubblicato inoltre, per comodità, un “esempio di busta paga” aggiornato con le nuove disposizioni sui contributi sanitari.

Contributi sanitari e imponibile fiscale

A seguito di quanto stabilito dal Decreto 27 ottobre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a decorrere dal periodo di paga del mese di Gennaio 2012, i contributi versati alle Casse Edili, sia per la parte a carico del datore di lavoro sia per la parte a carico del dipendente (2,52%), per l’erogazione di prestazioni sanitarie, al pari di quelli per l’erogazione delle prestazioni assistenziali, non potranno più essere esclusi dal reddito del lavoratore imponibile ai fini delle ritenute fiscali.

Ciò, perché la Cassa Edile non ha i requisiti per poter rientrare nell’anagrafe dei Fondi Sanitari e degli Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso aventi fini esclusivamente sanitari, che rappresenta il presupposto per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dall’art. 51, comma 2, lett. “a” del T.U.I.R., così come modificato dall’art. 1, comma 197, della Legge n° 244/2007.

Conformemente al citato Decreto, si comunica che la parte di aliquota “Contributo funzionamento Cassa Edile” destinata ad erogare ai lavoratori prestazioni sanitarie ed assistenziali, è stata determinata a consuntivo per l’anno 2011 nello 0,74% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 ) dell’art. 24 del vigente C.C.N.L.

La rimanente parte dell’aliquota, destinata alla gestione della Cassa Edile, non è fiscalmente imponibile.

In pratica, il datore di lavoro opererà, con riferimento al “Contributo funzionamento Cassa Edile” come segue: l’imponibile fiscale del lavoratore è determinato sommando un importo pari allo 0,32% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 ) dell’art. 24 del vigente C.C.N.L., essendo l’aliquota a carico del lavoratore (0,42%), secondo le precedenti e consolidate disposizioni fornite, già tolta dal netto in busta paga.

Tale percentuale dovrà essere applicata dal 01 gennaio 2012, salvo conguaglio a fine anno qualora le risultanze contabili dovessero evidenziare incidenze diverse.

Allegati:

Tabelle manodopera in vigore dal 01 gennaio 2012 (file .pdf – 14KB)

Esempio di busta paga operaio in vigore dal 01 gennaio 2012 (file .pdf – 11KB)

Tabelle malattia-infortunio operai in vigore dal 01 gennaio 2012 (file .pdf – 8KB)

Tabelle malattia-infortunio apprendisti professionalizzanti in vigore dal 01 gennaio 2012 (file .pdf – 8KB)

Tabelle malattia-infortunio apprendisti non professionalizzanti in vigore dal 01 gennaio 2012 (file .pdf – 8KB)