Rinnovo C.C.N.L. 29 gennaio 2000 – Indennità di vacanza contrattuale.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini 29 gennaio 2000 è scaduto il 31 dicembre 2003.
Non essendo ancora intervenuto l’accordo per il rinnovo, in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993, a decorrere dalla retribuzione afferente il mese di aprile 2004 le Imprese dovranno inserire nella busta paga di ciascun lavoratore, una apposita voce retributiva da denominarsi “indennità di vacanza contrattuale”.
Ricordiamo che tale indennità è un elemento provvisorio della retribuzione e cesserà di essere corrisposta dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del vigente C.C.N.L.
L’indennità di vacanza contrattuale si computa ai fini degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta e del T.F.R., al pari dei minimi contrattuali. L’indennità in questione è inoltre imponibile ai fini contributivi e fiscali.
Per tale adempimento di immediato interesse, si trasmettono in allegato le tabelle aggiornate delle retribuzioni nonché dei trattamenti economici di malattia ed infortunio per operai ed apprendisti operai in vigore dal 1° aprile 2004.
Allegati:
Tabelle manodopera in vigore dal 01 aprile 2004 (file .pdf – 48KB)
Tabelle malattia-infortunio operai in vigore dal 01 aprile 2004 (file .pdf – 49KB)
Tabelle malattia-infortunio apprendisti in vigore dal 01 aprile 2004 (file .pdf – 51KB)