Con la piena operatività, a decorrere dal 1° gennaio 2006, delle procedure per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS – INAIL – Casse Edili (DURC) si segnalano alcune importanti novità che tali procedure comporteranno relativamente agli adempimenti di denuncia e di contribuzione alla Cassa Edile di Vicenza.

Il Comitato della bilateralità, costituito dalle parti sociali promotrici del D.U.R.C con il compito di definire le regole omogenee vincolanti, valide per tutto il territorio nazionale, alle quali si devono attenere le Casse Edili ai fini del rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva, ha adottato alcune delibere che, con decorrenza 1° gennaio 2006, comportano una serie di modifiche immediate negli adempimenti di denuncia e di versamento dei contributi e degli accantonamenti alla Cassa Edile di Vicenza.

Termini di denuncia e di versamento dei contributi e degli accantonamenti

Con effetto dal periodo di paga in corso al mese di gennaio 2006, la denuncia mensile alla Cassa Edile di Vicenza, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, dovrà essere inoltrata entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (es. 28 febbraio 2006 per la denuncia relativa al mese di gennaio; 31 marzo 2006 per la denuncia relativa al mese di febbraio etc.).

Per le imprese di nuova iscrizione la denuncia dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello di inizio dell’attività con personale operaio.

Sempre entro la fine del mese successivo a quello di riferimento le imprese dovranno altresì procedere al versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti per il personale operaio denunciato.

Il mancato rispetto dei predetti termini di denuncia e di versamento determinerà la posizione di irregolarità dell’impresa e la sua conseguente segnalazione alla Banca Nazionale delle Imprese Irregolari.

Interessi moratori per ritardati versamenti

I versamenti dei contributi e degli accantonamenti effettuati oltre il termine sopra ricordato comporteranno l’addebito degli interessi di mora calcolati in ragione d’anno nella misura del 50% della misura minima individuata dall’INPS nei casi di omissione contributiva.

Stante l’attuale misura della sanzione civile prevista dall’INPS, gli interessi moratori da corrispondere alla Cassa Edile dal 1° gennaio 2006 corrispondono al 3,75% su base annua, salvo le modifiche che potranno di seguito intervenire in relazione al variare del tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea cui sono agganciati gli importi delle sanzioni civili INPS previste per il ritardato versamento dei contributi.

Denuncia di sospensione dell’attività

In caso di sospensione dell’attività l’impresa dovrà segnalare tale circostanza alla Cassa Edile di Vicenza con il modello di denuncia in via telematica relativo al mese in cui ha avuto inizio la sospensione di attività.

Rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dovuti

La Cassa Edile di Vicenza potrà concedere, in via del tutto eccezionale, su richiesta dell’impresa, la rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dovuti nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • la rateizzazione richiesta non potrà avere durata superiore a 6 mesi e comunque non potrà andare oltre le scadenze utili per il pagamento agli operai degli accantonamenti relativi alle somme rateizzate;
  • la concessione della rateizzazione venga deliberata dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile di Vicenza, con successiva ratifica del Comitato di Gestione della stessa Cassa;
  • l’impresa richiedente dovrà prestare idonee garanzie ( ad es. fideiussione bancaria);
  • sulle somme oggetto di rateizzazione saranno dovuti gli interessi pari al 50% della misura minima individuata dall’INPS per il ritardato versamento dei contributi; per quanto già in precedenza precisato tale interesse dal 1° gennaio 2006 sarà quindi pari al 3,75% su base annua, salvo le modifiche legate all’andamento del tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea;
  • l’impresa decadrà dal beneficio della rateizzazione laddove, nel corso della stessa, non effettui le denunce ed i versamenti contributivi e gli accantonamenti relativi alle scadenze correnti;
  • il rispetto delle scadenze del piano di rateazione è condizione necessaria affinché l’impresa sia considerata regolare ai fini del rilascio del DURC


Regolarizzazione per i periodi pregressi

L’impresa già iscritta alla Cassa Edile di Vicenza e non in regola con gli adempimenti contributivi e gli accantonamenti fino a tutto il periodo di paga di agosto 2005, potrà regolarizzare le scoperture esistenti fino a tale periodo tramite versamento da effettuarsi entro la data del 14 febbraio 2006.

Tale agevolazione non sarà applicabile a quelle imprese nei cui confronti la Cassa Edile di Vicenza abbia già attivato azioni per il recupero dei contributi e degli accantonamenti dovuti e non versati a tutto il mese di agosto 2005.

Ove l’impresa interessata non proceda a tale regolarizzazione entro la scadenza del 14 febbraio 2006, sarà segnalata come impresa irregolare alla Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari (B.N.I.), circostanza che impedirà il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

Resta fermo che l’impresa che proceda alla regolarizzazione di tali scoperture pregresse, dovrà comunque essere regolare con gli obblighi di denuncia e di versamento alla Cassa Edile di Vicenza a partire dal periodo di paga di settembre 2005.

Lavori privati

L’impresa esecutrice di lavori privati, anche in regime di subappalto ed anche quando sia iscritta a Cassa Edile di altra provincia, all’atto della richiesta del DURC, dovrà comunque sempre formalmente comunicare alla Cassa Edile di Vicenza (in quanto Cassa Edile competente per il luogo di esecuzione dei lavori) l’avvio del singolo cantiere.