Dal 1° novembre 2004 le imprese edili devono garantire al personale operaio, per le giornate di carenza INAIL di infortunio e malattia professionale, il 100% della retribuzione complessiva giornaliera, attraverso l’erogazione di un trattamento economico, integrativo di quello di legge, che sarà poi rimborsato da parte della Cassa Edile.

Il 10 novembre 2004 l’Ance e le Organizzazioni Sindacali, dando attuazione all’accordo di rinnovo 20 maggio 2004 del ccnl, hanno stabilito che a decorrere dal 01 novembre 2004 il datore di lavoro riconosca al personale operaio, per i 3 giorni di carenza successivi al giorno dell’infortunio o della data di inizio della malattia professionale, in aggiunta al trattamento economico di legge (60% della paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R., ed E.E.T.) un nuovo trattamento economico integrativo corrispondente a quello che veniva già erogato per i periodi di infortunio e malattia professionale successivi al 4° giorno.

Tale trattamento integrativo viene calcolato attraverso l’applicazione del coefficiente 0.2538 alla retribuzione costituita da paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed E.E.T.

Tale prestazione sarà poi rimborsata all’Impresa dalla Cassa Edile, analogamente a quanto già previsto per gli infortuni e le malattie professionali dal 4° giorno in poi, attraverso l’applicazione del coefficiente 0.234 alla medesima retribuzione di riferimento.

In allegato, le nuove tabelle dei trattamenti economici di malattia, infortunio e malattia professionale nonché il prospetto dei coefficienti utilizzati per la loro determinazione valevoli dal 01 novembre 2004 per gli operai ed apprendisti operai, aggiornati secondo la nuova disposizione contrattuale.

Allegati:

 Tabelle malattia-infortuno operai in vigore dal 01 novembre 2004 (file .pdf – 40KB)

 Tabelle malattia-infortuno apprendisti in vigore dal 01 novembre 2004 (file .pdf – 42KB)

 Coefficienti per integrazione e rimborso (file .pdf – 58KB)