La Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili (CNCE), recependo le sollecitazioni pervenute da tutte le parti sociali che fanno capo alla stessa Commissione, ha emanato una nota che riepiloga le regole nazionali cui si dovranno attenere tutte le Casse Edili per il rilascio del DURC.

Tale nota ha inteso adeguare le procedure organizzative delle Casse Edili alle novità legislative che sono state introdotte in materia dal recente Decreto Ministeriale 24/10/2007 e mira quindi a determinare, attraverso l’elaborazione di questo “testo unico”, un’applicazione univoca su tutto il territorio nazionale.

Si coglie inoltre l’occasione per segnalare che, a seguito delle avvenute numerose falsificazioni del DURC, a partire dal 21 Luglio 2008 tutti i DURC emessi dalla Cassa Edile di Vicenza saranno stampati su carta filigranata riportante anche il logo della CNCE.

Riportiamo di seguito le precisazioni di maggior interesse per le imprese contenute nel citato documento:

Denuncia e versamento

L’Impresa è regolare se ha non solo versato ma anche presentato la denuncia entro il mese successivo a quello di competenza. In caso di versamento senza denuncia, se – a seguito dell’invito alla regolarizzazione – l’impresa ha presentato la denuncia entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, viene emesso il Durc regolare; in caso contrario, l’impresa è irregolare.


Ore denunciate

Condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non – non inferiore a quello contrattuale. Il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato a quelle dell’orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto, fatte salve le causali di mancata prestazione lavorativa previste dall’art. 29 della L. 341/95 (assenze per malattia/infortunio, ferie, C.I.G., congedi, etc.). Per i permessi non retribuiti l’esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 40 ore annue. In mancanza delle suddette condizioni il DURC è irregolare, con segnalazione alla BNI.


Inadempienza non superiore a 100 euro

In caso di accertamenti amministrativi sulla differenza tra quanto versato dall’impresa e quanto risultante alle Casse Edili, per un ammontare che non superi 100 euro (ai fini del computo rilevano anche gli interessi di mora), l’impresa è considerata regolare, pur essendo tenuta al pagamento della somma non versata. In caso di accertamenti amministrativi per più mesi di importo complessivamente superiore a 100 euro, l’impresa è considerata irregolare.


Accertamento dalla data del versamento

Ai fini dell’accertamento della data di effettivo versamento dei contributi alla Cassa Edile da parte dell’impresa, si fa riferimento alla data di accredito comunicata dall’istituto bancario alla Cassa. Sono considerati regolari i versamenti accreditati non oltre il quinto giorno successivo a quello di scadenza dell’obbligo di versamento.


Sospensione di attività

Deve essere segnalata dall’Impresa alla Cassa Edile prima possibile e comunque con il modulo di denuncia MUTrelativo al mese d’inizio della sospensione; qualora ciò non avvenga, la Cassa Edile invita l’impresa a motivare – entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria – il mancato invio della denuncia: ove l’impresa non presenti tale dichiarazione, verrà emesso un Durc irregolare, considerando grave l’inadempienza, ai fini della partecipazione alle gare di appalto di opere pubbliche.


Interessi di mora

Il tasso d’interesse per il ritardato versamento è pari al 50% di quello individuato dall’Inps per i casi di omissione contributiva. La non corresponsione dei soli interessi dovuti ( per importo superiore a 100 euro) comporta irregolarità contributiva dell’impresa.


Rateazione

La rateazione dei contributi e degli accantonamenti può essere concessa, in via eccezionale, per un periodo massimo di sei mesi, purchè vengano rispettati determinati criteri. L’impresa che rispetta il piano di rateizzazione si considera regolare. In caso di mancato adempimento anche di una sola rata, l’impresa è in situazione di irregolarità grave. Valgono le regole generali qualora l’importo della rata sia inferiore a 100 euro.


Invito alla regolarizzazione

Prima dell’emissione del Durc, l’impresa non in regola è invitata dalla Cassa a regolarizzare entro 15 giorni; nel caso in cui l’impresa regolarizzi nei termini, viene emesso un Durc regolare previa nuova richiesta alla BNI. Se l’impresa non ha regolarizzato viene emesso un Durc irregolare. Nessuna possibilità di regolarizzazione è consentita in caso di richiesta del DURC per “verifica autocertificazione” e “aggiudicazione” in quanto l’irregolarità, in tali casi, non è sanabile.


Cassa Edile competente al rilascio

Per i S.A.L. e gli Stati Finali è competente esclusivamente la Cassa Edile del luogo di svolgimento dei lavori. In tutti gli altri casi, di norma è competente la Cassa Edile del luogo in cui l’impresa ha la sede legale. Tuttavia l’impresa ha facoltà di richiedere il DURC anche ad altre Casse: in tale ipotesi la Cassa Edile che riceve la richiesta è tenuta a rilasciare il DURC.


Durata del Durc

Per i lavori privati il Durc ha validità trimestrale; per le agevolazioni normativa e contributive in materia di lavoro e per i finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile. Negli altri casi, la validità del Durc è correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi:

  • per tutti gli appalti pubblici, la validità è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto;
  • per l’attestazione Soa, allo specifico motivo della richiesta.


Lavori privati pluralità d’ imprese

Il DURC va presentato prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o DIA. Nel caso in cui il lavoro sia svolto da più imprese, ognuna deve presentare il DURC prima dell’inizio della propria attività. Ciò deve essere effettuato anche se un’impresa interviene nel cantiere in una fase successiva all’inizio dei lavori.

Stante la rigidità della normativa e le conseguenti attuazioni pratiche imposte alle Casse Edili, si consiglia la massima attenzione e cura nella compilazione delle denuncie mensili MUT e la tempestività nei versamenti.