La legge 266/2002 all’art. 2 ed il decreto leg.vo 276/2003 all’art. 86 comma 10 hanno introdotto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). La stessa normativa ha previsto che l’INAIL, l’INPS e le Casse edili stipulassero una Convenzione che fissasse le modalità per il rilascio del documento unico.

I tre Enti hanno adempiuto a tale obbligo firmando il 15 aprile 2004 la citata Convenzione.

Essendo ormai giunti alla fase operativa che prevede l’attivazione della procedura di rilascio del DURC a partire dal 01 gennaio 2006 appare opportuno fornire alcune indicazioni indispensabili per facilitare l’approccio a questo nuovo strumento che, se ben gestito, renderà molto più agevoli gli adempimenti degli Utenti garantendo loro un miglior servizio.

Il D.U.R.C. è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta la contestuale regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Si evidenzia che una delle novità più rilevanti della nuova normativa è la previsione del DURC oltre che per i lavori pubblici anche per quelli privati. Per questi ultimi è espressamente previsto che, in assenza del DURC, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori (ivi compreso, quindi, l’eventuale intervento di imprese subappaltatrici), “è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo” (permesso di costruire o DIA).

Il DURC deve essere richiesto da qualunque impresa italiana o straniera, operante sul territorio nazionale, anche attraverso i consulenti del lavoro o le associazioni di categoria munite di delega, dalle Pubbliche Amministrazioni Appaltanti, dagli Enti a rilevanza pubblica appaltanti e dalle SOA (società organismi di attestazione).

Il DURC può essere richiesto tramite lo Sportello Unico Telematico, i Portali INPS ed INAIL oppure per via cartacea tramite modulo unificato obbligatorio scaricabile dal sito: www.sportellounicoprevidenziale.it; in quest’ultimo caso la richiesta deve essere presentata alla Cassa Edile per i lavori nel settore edile ovvero ad INPS o INAIL per le altre tipologie di richiesta (appalti di servizi o forniture).

Le Pubbliche Amministrazioni Appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA devono richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.

E’ auspicabile, tuttavia, che anche gli altri soggetti utilizzino la modalità telematica dal momento che questa garantisce una maggiore efficienza dell’intero processo di rilascio.

Abilitata al rilascio del DURC per i lavori in edilizia, sia pubblici che privati, è la Cassa Edile competente per territorio, negli altri casi ad emettere il DURC è l’Ente al quale si è presentata la richiesta.

Il DURC viene rilasciato entro il termine massimo di 30 giorni dal momento in cui la richiesta risulta acquisita e viene trasmesso per raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato all’atto della domanda.

Laddove la richiesta avvenga attraverso il canale telematico i tempi di risposta saranno notevolmente più brevi ed il richiedente avrà la possibilità di seguire l’evolversi dell’iter procedurale poiché la procedura assicura la tracciabilità della domanda. Inoltre la compilazione della domanda attraverso il sito web è facilitata dai controlli contestuali.

Un ulteriore vantaggio per i richiedenti consiste nel fatto che le domande già presentate vanno a costituire un archivio che evita l’inserimento di molti dati in domande successive.

Il DURC emesso per lavori privati in edilizia ha validità di 30 giorni dalla data di rilascio.

Per la richiesta del DURC si può accedere direttamente al portale www.sportellounicoprevidenziale.it ovvero ai portali INAIL ed INPS www.inail.it /sportello DURC, www.inps.it.

Nella fase di avvio, per ogni necessaria informazione riguardante la procedura o il rilascio del codice utente/password, è previsto un servizio di assistenza qualificato attraverso punti di consulenza dislocati presso le Sedi degli Enti ( allegata tabella).

Le aziende ed i Consulenti del lavoro possono utilizzare la password in loro possesso rilasciata dall’INAIL o dall’INPS per le altre operazioni on-line.

Le novità introdotte saranno illustrate nel corso dell’incontro che si terrà il giorno martedì 20 dicembre 2005 dalle ore 9,00 – 13,00 presso la sede di Vicenzadell’Associazione Industriali (Palazzo Bonin Longare – Corso Palladio 13).