Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini 20 maggio 2004 è scaduto il 31 dicembre 2007.

Non essendo ancora intervenuto l’accordo per il rinnovo, in attuazione del Protocollo Governo–Confindustria-Sindacati del 23 luglio 1993, a decorrere dalla retribuzione afferente il mese di aprile 2008 le Imprese dovranno inserire nella busta paga di ciascun lavoratore, una apposita voce retributiva da denominarsi “indennità di vacanza contrattuale“.

Tale indennità è calcolata applicando la percentuale dello 0,51% ( 30% del tasso di inflazione programmato che per il 2008 è fissato nel 1,70%) sui minimi retributivi contrattuali e sulla indennità di contingenza al 01 gennaio 2008.

Ricordiamo che tale indennità è un elemento provvisorio della retribuzione e cesserà di essere corrisposta dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del vigente C.C.N.L.

Ai fini del computo di tale indennità sugli istituti contrattuali e di legge, la stessa deve essere considerata alla stregua degli elementi retributivi presi in considerazione per la sua determinazione (minimi contrattuali ed ex indennità di contingenza). L’indennità in questione è inoltre imponibile ai fini contributivi e fiscali.

Per tale adempimento di immediato interesse, pubblichiamo in allegato le nuove tabelle aggiornate delle retribuzioni nonché dei trattamenti economici di malattia ed infortunio per operai ed apprendisti operai in vigore dal 01 aprile 2008.

Allegati:

Tabelle manodopera in vigore dal 01 aprile 2008 (file .pdf – 14KB) pdf

Tabelle malattia-infortunio operai in vigore dal 01 aprile 2008 (file .pdf – 8KB)

Tabelle malattia-infortunio apprendisti professionalizzanti in vigore dal 01 aprile 2008 (file .pdf – 8KB)

Tabelle malattia-infortunio apprendisti non professionalizzanti in vigore dal 01 aprile 2008 (file .pdf – 8KB)