Norme comuni
Destinatari della norma sono gli operai e gli apprendisti non in prova.
Il trattamento economico giornaliero di malattia, di infortunio e di malattia professionale va corrisposto direttamente dall’Impresa ai lavoratori aventi diritto ed assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali.
La misura giornaliera del trattamento, al lordo delle sole ritenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore, costituisce la base di calcolo per il rimborso effettuato dalla Cassa Edile.
Per accordo intervenuto a livello provinciale in data 18 marzo 1988 tra le Organizzazioni firmatarie del CCNL, è stato adottato il metodo del rimborso da parte della Cassa Edile, che avverrà di norma entro la fine del secondo mese successivo al temine di scadenza per la presentazione della denuncia e da richiedersi attraverso la compilazione degli appositi campi sul modulo di denuncia mensile, completo della necessaria documentazione.
In caso di mancata compilazione nel modulo di denuncia dei campi necessari (ore di carenza, ore di mal., ore di inf., g.n.f. mal/inf., data inizio evento, data fine evento, tipo evento, importo del rimborso) e di mancata trasmissione nei termini della certificazione relativa a malattie ed infortuni, la Cassa Edile non darà seguito ad alcun rimborso. L’evento deve essere denunciato presso la Cassa Edile in cui lo stesso ha inizio.
La mancata regolarità dell’Impresa nei confronti della Cassa Edile di Vicenza, comporta la sospensione del diritto al rimborso delle indennità integrative fino ad avvenuta regolarizzazione.
Le somme corrisposte a titolo di trattamento economico di malattia, infortunio e malattia professionale vengono rimborsate per intero se nel trimestre scaduto alla fine del mese precedente il mese d’inizio dell’evento risultino denunciate alla Cassa Edile, per l’operaio od apprendista interessato, almeno 450 ore (Allegato E c.c.n.l. 2008).
A tale effetto, si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultino versati i contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, le ore per le quali sia corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo – per malattia o infortunio, le ore di sospensione o riduzione del lavoro con richiesta di intervento della c.i.g.. Nel caso che le ore computate nel trimestre risultino inferiori a 450, il rimborso verrà effettuato dalla Cassa Edile in misura proporzionale ridotta. Il criterio di cui sopra trova applicazione ai soli rapporti tra Imprese e Cassa Edile, mentre non riguarda il diritto del lavoratore alla percezione del trattamento che – si ripete – è subordinato alle sole condizioni indicate in precedenza.
Il trattamento spetta per intero, e quindi a prescindere dal raggiungimento delle 450 ore nel trimestre precedente, per i lavoratori assunti da meno di 3 mesi o in aspettativa. Il trattamento economico di malattia, infortunio e malattia professionale è soggetto a decurtazione da parte dell’Impresa nei confronti del lavoratore che, nel mese di calendario precedente l’inizio dell’evento indennizzabile, abbia compiuto assenze ingiustificate soggette a provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 93 del ccnl.
La misura della decurtazione – che influisce anche sulla misura del rimborso della Cassa Edile – è pari ad 1/173 per ogni ora di assenza, ed è calcolata sull’importo dell’intero trattamento economico, anche riferito a più mesi, corrisposto o maturato per l’evento iniziato nel mese successivo all’assenza.
Malattia
La quota giornaliera del trattamento di malattia si determina moltiplicando la retribuzione oraria – costituita in tal caso esclusivamente da paga base, contingenza, indennità territoriale di settore ed E.E.T. per un numero di ore corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale in vigore durante l’assenza. Il moltiplicatore di norma sarà pertanto pari a 6,66 (40:6).
Per i lavoratori assunti a tempo parziale o addetti a lavori discontinui il moltiplicatore risulterà pari ad 1/6 dell’orario settimanale convenuto.
L’importo giornaliero così determinato andrà poi ridotto utilizzando i seguenti coefficienti utili per la determinazione del rimborso da parte della Cassa Edile:
- per i primi tre giorni di malattia: se la malattia supera i 6 giorni si applica il coefficiente 0,500; mentre se supera i 12 giorni il coefficiente è di 1,000. Nel caso di malattia di durata inferiore ai 6 giorni, nulla è dovuto per i tre giorni di carenza.
- dal 4° al 20° giorno: si applica il coefficiente 0.330 per ciascuna delle giornate indennizzate dall’INPS;
- dal 21° al 180° giorno: si applica il coefficiente 0.107 per ciascuna delle giornate indennizzate dall’INPS;
- dal 181° al 270° giorno: si applica il coefficiente 0.500 e l’indennità va corrisposta per le sole giornate non indennizzate dall’INPS.
(N.B.: L’Accordo 20 maggio 2004 di rinnovo del ccnl industria edile ha elevato, per gli operai con anzianità di servizio superiore a 3 anni e mezzo, a 12 mesi il periodo di conservazione del posto per malattia comune. Solo per tali operai il predetto coefficiente 0,500 e l’indennità si applicheranno quindi dal 181° giorno fino al compimento del 12° mese per le sole giornate non indennizzate dall’INPS. Tale trattamento si estende anche agli eventi di malattia ancora in corso al 20 maggio 2004).
Il trattamento giornaliero viene corrisposto al lavoratore avente diritto per tutti i giorni di malattia, nelle diverse misure indicate al punto precedente, con esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali, per le quali ultime il trattamento economico resta a totale carico dell’impresa e non è soggetto a rimborso da parte della Cassa Edile.
I coefficienti per la determinazione del trattamento giornaliero di malattia sono stati ridotti in misura corrispondente alle quote per ferie, gratifica natalizia e riposi annui comprese nell’indennità che l’Impresa corrisponde per conto dell’INPS.
Per ottenere il rimborso da parte della Cassa Edile per gli importi effettivamente richiesti, le imprese dovranno necessariamente compilare gli appositi campi della denuncia mensile e trasmettere le copie delle certificazioni, entro il termine di presentazione del M.U.T. Nulla sarà dovuto in caso di inadempienza.
L’impresa dovrà trasmettere alla Cassa Edile i provvedimenti, anche successivi, di disconoscimento della prestazione da parte dell’istituto realizzati per via amministrativa o con visita fiscale. Ciò al fine di evitare, da parte della Cassa Edile, una erogazione indebita dal momento che al comma 6 dell’art. 26 ed allegato E comma 3 è dovuta la prestazione per le “giornate indennizzate dall’INPS”.
Infortunio e malattia professionale
La quota giornaliera del trattamento economico per infortunio e malattia professionale si determina, sia per gli operai che per gli apprendisti, moltiplicando la retribuzione oraria – costituita in tal caso esclusivamente da paga base, contingenza, indennità territoriale di settore ed E.E.T. – per un numero di ore corrispondenti ad 1/7 dell’orario settimanale in vigore durante l’assenza. Il moltiplicatore di norma sarà pertanto pari a 5,714 (40:7). Per i lavoratori assunti a tempo parziale il moltiplicatore risulterà pari ad 1/7 dell’orario settimanale convenuto.
L’importo giornaliero così determinato andrà ridotto utilizzando i seguenti coefficienti utili per la determinazione del rimborso da parte della Cassa Edile:
- dal 4° al 90° giorno: si applica il coefficiente 0,234 per ciascuna giornata indennizzata dall’INAIL;
- dal 91°giorno e fino alla guarigione: si applica il coefficiente 0,045 per ogni giornata indennizzata dall’INAIL.
Il trattamento economico viene corrisposto al lavoratore avente diritto per tutti i giorni di infortunio e malattia professionale a partire dal 1° giorno di assenza successivo a quello di infortunio e malattia professionale, nelle diverse misure indicate al punto precedente, ivi comprese le domeniche e le festività infrasettimanali.
Per il giorno di infortunio il trattamento economico trova fondamento nella normativa di legge e non nelle disposizioni contrattuali, ed è pertanto sottratto alla presente disciplina sia per quanto riguarda la sua determinazione (che resta fissata al 100% della normale retribuzione) che la rimborsabilità della Cassa Edile (che è esclusa).
Per i tre giorni di carenza INAIL il trattamento economico trova invece fondamento sia nella normativa di legge che nelle disposizioni contrattuali. Per i tre giorni di carenza successivi al giorno di infortunio o malattia professionale il datore di lavoro, in aggiunta al 60% della normale retribuzione dovuta per legge, deve quindi corrispondere il trattamento economico nella misura indicata in precedenza (accordo nazionale 10 novembre 2004 che attua l’allegato XXIV dell’accordo 20 maggio 2004 di rinnovo del ccnl industria edile).
Per ottenere il rimborso da parte della Cassa Edile per gli importi effettivamente richiesti, le imprese dovranno necessariamente compilare gli appositi campi della denuncia mensile e trasmettere le copie delle certificazioni, entro il termine di presentazione del M.U.T. Nulla sarà dovuto in caso di inadempienza.
Alle imprese è fatto altresì obbligo di trasmettere alla Cassa Edile, quando ne vengano in possesso, copia del prospetto di liquidazione INAIL.
Tabelle in vigore:
Tabella malattia infortunio operai in vigore dal 01.03.2022
Tabella malattia infortunio apprendistato professionalizzante operai assunti ante aprile 2019
Trattamento malattia-infortunio operai apprendisti alta formazione ricerca in vigore dal 01.03.2022
Trattamento malattia-infortunio operai apprendisti professionalizzanti in vigore dal 01.03.2022
Trattamento malattia-infortunio operai apprendisti qualifica e diploma in vigore dal 01.03.2022
Coefficienti per integrazione e rimborso dal 01 giugno 2008
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