Dal 1 ottobre 2000 i rimborsi da parte delle Casse Edili ovvero il conguaglio con i contributi dovuti alle stesse Casse Edili dei trattamenti economici di malattia ed infortunio avverranno ancora sulla base dei vecchi coefficienti previsti dal ccnl 5 luglio 1995.
L’ANCE e le Organizzazioni Sindacali hanno convenuto che dal 1 ottobre 2000, il rimborso da parte delle Casse Edili dei trattamenti economici di malattia ed infortunio per il personale operaio ovvero il conguaglio di tali trattamenti nel rapporto contributivo con le stesse Casse avvenga sulla base dei vecchi coefficienti già previsti dal ccnl 5 luglio 1995.
Rimane fermo che i trattamenti economici di malattia ed infortunio che le imprese devono corrispondere ai dipendenti continueranno ad essere determinati sulla base dei nuovi coefficienti introdotti, sempre dal 1 ottobre 2000, dall’ accordo 29 gennaio 2000 di rinnovo dei ccnl 5 luglio 1995 .
A tale intesa si è pervenuti al fine di non determinare nuovi oneri per le Casse Edili, senza che vi siano aggravi di costi per le imprese rispetto alla normativa già in vigore fino al 30 settembre 2000.
Si riportano in allegato il prospetto dei coefficienti che vengono utilizzati per determinare i trattamenti economici di malattia ed infortunio che vengono corrisposti ai dipendenti (Prospetto A) ed il prospetto dei coefficienti che sono invece utilizzati per determinare i rimborsi da parte delle Casse Edili ovvero i conguagli con i contributi dovuti alle stesse (Prospetto B), nonchè, per comodità delle imprese l’importo dei trattamenti economici di malattia e di infortunio che dal 1 ottobre 2000 le aziende potranno conguagliare con i contributi dovuti alla Cassa Edile di Vicenza (Prospetto C).
Alla luce di quanto suesposto, poiché tali istruzioni sono state emanate in data successiva al 20 novembre 2000, primo termine utile per il conguaglio dei trattamenti economici di malattia e infortunio con i contributi dovuti alla Cassa Edile di Vicenza, il conguaglio degli stessi trattamenti sulla base dei nuovi importi specificati dall’accordo nazionale potrà essere effettuato dalla denuncia relativa al mese di novembre 2000 scadente il 20/12/2000.
Allegati:
Prospetto A: coefficienti trattamenti economici malattia e infortunio (file .pdf – 70KB)
Prospetto B: coefficienti per determinare i rimborsi da parte delle Casse Edili (file .pdf – 69KB)
Prospetto C: trattamenti economici malattia e infortunio dal 1 ottobre 2000 (file .pdf – 107KB)