In conformità a quanto previsto dai vigenti contratti nazionale e provinciale di lavoro e dall’accordo provinciale del 23 dicembre 1998, le Imprese – oltre a calcolare i contributi e le ritenute fiscali sull’intera retribuzione comprensiva di un accantonamento pari al 23,45% o alle relative aliquote previste in caso di malattia o infortunio – sono tenute, a partire dal 1° febbraio 1999, ad effettuare i versamenti alla Cassa Edile di Vicenza.
Allegati:
Disposizioni Febbraio 1999 (file .pdf – 181KB)