In conformità a quanto previsto dall’accordo 29 gennaio 2000 di rinnovo del CCNL edilizia industriale 05 luglio 1995, dal vigente contratto provinciale di lavoro e dall’accordo provinciale del 23 dicembre 1998, le Imprese – oltre a calcolare i contributi e le ritenute fiscali sull’intera retribuzione comprensiva di un accantonamento pari al 18,50% o alle relative aliquote previste in caso di malattia o infortunio – sono tenute, a partire dal 1° ottobre 2000, ad effettuare i versamenti alla Cassa Edile di Vicenza: .

Allegati:

 Disposizioni Ottobre 2000 (file .pdf – 167KB)