Per effetto di quanto previsto dall’accordo del 19 novembre 2019, sottoscritto da tutte le parti costituenti e, a seguito del rinnovo del C.C.N.L. Edilizia Industria del 18 luglio 2018, a decorrere dal 1° ottobre 2020 (e quindi con effetto dalle denunce contributive relative al mese di ottobre 2020), le aliquote di contribuzione subiscono le seguenti variazioni:
- Variazione del “Contributo Fondo Sanitario Nazionale” dallo 0,350% allo 0,600%.
- Decade il “Contributo Sanitario” dello 0,250%.
Si evidenzia che tali modifiche di contribuzione non comportano alcuna variazione della contribuzione complessiva dovuta dalle Imprese.
Pertanto le Imprese – oltre a calcolare i contributi e le ritenute fiscali sull’intera retribuzione comprensiva di un accantonamento pari al 18,50% o alle relative aliquote previste in caso di malattia o infortunio – sono tenute, a partire dal 1° ottobre 2020, ad effettuare i seguenti versamenti alla Cassa Edile di Vicenza.
Allegati:
Esempio di busta paga operaio dal 01.10.2020
Comunicazione CNCE n. 744 Avvio Fondo Sanitario Sanedil
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